Art. 8.
(Equipaggiamento e uniformi).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'interno e composto dal personale degli istituti di Polizia pubblica, con i seguenti compiti:

          a) approvare, sentito il parere dell'autorità militare, il modello della divisa degli agenti di Polizia pubblica, che deve essere identica in ambito nazionale, fatta salva la diversità di mostrine e di fregi;

          b) stabilire, sentito il parere del Ministro dell'interno, il colore e la forma dei

 

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segnali luminosi e acustici, delle palette, nonché la tipologia dell'armamento, dei mezzi di collegamento e degli altri supporti tecnici in dotazione agli agenti di Polizia pubblica.